La regolamentazione del servizio sociale quando collabora con il tribunale
L’attività difensiva dello studio Valentini è particolarmente incentrata sulla regolamentazione della pubblica amministrazione (prevalentemente, enti locali, servizi sociali, Usl) per garantire all’assistito ed ai suoi figli il rispetto della legge e per combattere la discriminazione tra i genitori nel procedimento di affido dei figli, combattendo la diffusa prassi secondo cui le decisioni sui minori non dovrebbero essere prese dal giudice, come prevede la legge, ma dal servizio sociale, che, senza garanzia alcuna, propone al giudice soluzioni di parte che il magistrato, poi, fa proprie, senza preoccuparsi di verificare l’oggettività delle notizie sui minori e sui loro genitori, così come riferite nelle periodiche relazioni inviate al giudice.
Il diritto alla trasparenza, come prevede la legge sulla pubblica amministrazione, non si discute o contratta, ma si applica, sempre ed ovunque. Nell’affido dei minori, quando giunge a conclusione la convivenza dei genitori, è di estrema importanza la salvaguardia delle pari opportunità genitoriali, garantite solo dall’affido condiviso paritario.
Il servizio sociale è chiamato a collaborare con il giudice per informarlo sulla reale – corrispondente al vero – situazione del minore, oggetto dei provvedimenti di affido, quando i genitori non solo non convivono più assieme ai figli, ma nemmeno riescono a condividere la loro presenza con la prole, senza ricatti e conflittualità, che sono causate, sovente, da presupposti culturali ed ideologici non attinenti il caso giudiziario per cui si sono rivolti al giudice con una procedura giudiziale.
Il servizio sociale, come ci ricorda la Corte Edu, non può divenire l’arbitro di determinazioni di affido, che, al contrario, sono di esclusiva competenza del giudice, chiamato a deliberare in merito, perché il citato servizio manca di quella necessaria competenza professionale indispensabile per decidere sul futuro dei minori oggetto di affido. Lo stesso servizio sociale, però, come la quotidianità ci insegna, con la delega da parte del giudice, si sente coinvolto in un progetto di gestione dei minori, con l’emarginazione, spesso, del genitore non collocatario, le cui rimostranze sull’altro genitore e sui minori stessi quasi mai trovano il dovuto imparziale spazio nelle loro relazioni, provocando un vuoto di informazioni e, talvolta, anche una manipolazione della verità, in omaggio ai presupposti ideologici e di genere.
La questione delle competenze professionali degli operatori sociali che, sempre più (spesso, in modo inopportuno e incontrollato), vengono coinvolti nelle questioni di affido dei minori è un tema di estrema attualità per tutelare realmente persone in tenera età, che i giudici, senza verificarne la professionalità e la competenza scientifica, fanno gestire ad operatori sociali non in grado di proteggerli e di garantire loro la bigenitorialità e la cogenitorialità, perché per mezzo delle loro relazioni, trasmesse al giudice, sono discriminanti il genitore con collocatario, poiché manipolano l’oggettività dei fatti, e sono, purtroppo, quasi sempre arroganti e superficiali nell’esercizio della propria professione.
Il servizio sociale, come prevede la legge 241/’90, deve essere regolamentato e monitorato dall’ente locale da cui dipende e, in assenza dello specifico regolamento, il giudice, nel conferire l’incarico di riferire sullo stato dei minori e dei genitori oggetti del procedimento di affido, deve determinare l’iter che il servizio dovrà seguire per reperire le informazioni richieste, garantendo, sempre, trasparenza, oggettività e partecipazione degli utenti per non falsificare i dati con relazioni di scarsa utilità. Ma non è così e non tutti i legali sono disponibili a contestare in modo energico il giudice inadempiente per tutelare il proprio assistito e i suoi figli.
Il giudice, nel disciplinarli, deve stabilire i tempi, i modi, i luoghi e gli obiettivi del percorso.
Quando, poi, i minori sono affidati direttamente all’ente locale che gestisce attraverso i propri servizi sociali, il vincolo del regolamento e le ispezioni dei dirigenti dell’ente comunale sul loro operato – sempre da concordare con i genitori – diventano fondamentali e insostituibili. Solo così si avrà la certezza della trasparenza e si potrà constatare la reale fondatezza di quanto dichiarato, nelle relazioni periodiche, dall’assistente sociale.
L’accesso al fascicolo personale del minore presso il servizio sociale deve essere sempre preteso dal difensore, deve essere concesso al genitore e/o al suo legale – questi ultimi, spesso, si sentono rispondere che la privacy e/o che i loro documenti sono sottratti all’accesso, ma non è così – le relazioni devono essere supportate da riscontri oggettivi sugli incontri con i minori e con i loro genitori, anche attraverso la verbalizzazione degli incontri, sottoscritta dall’operatore e dal genitore. Inoltre, devono fornire direttamente copia della video-registrazione al termine degli incontri, quando vengono videoregistrati (se non hanno l’attrezzatura, se la possono procurare), che verrà messa a disposizione del genitore che ne fa richiesta o quando è formulata dal suo difensore per meglio orientare sui fatti concreti il contraddittorio sull’affido dei figli.