Lo Studio Valentini si avvale della collaborazione di stimati professionisti, sia nel campo del diritto civile e penale, che in quello societario, amministrativo, assicurativo e finanziario, per offrire una consulenza completa ai propri assistiti, oltre a quella nel campo psicosociale e pedagogico.
Opera con l’obiettivo di ottenere sempre i migliori risultati possibili nel minor tempo possibile, con i minori costi possibili e, nel corso degli anni, ha consolidato la propria presenza anche in molte città italiane quali Roma, Milano, Ascoli Piceno, l’Aquila, Imperia, Aosta, Lecco, Venezia, Foggia e Palermo.
Affidatevi alle mani esperte di un professionista serio che, al primo posto, mette sempre l’interesse dell’Assistito.
Quando non è possibile raggiungere accordi conciliativi adeguati, lo Studio garantisce una difesa forte, fondata sull’ampia esperienza giudiziale, maturata negli anni.
Gli ambiti, senza escludere quelli abituali, in cui lo Studio opera in modo approfondito sono i seguenti: separazione personale dei coniugi, “divorzio”, affido dei minori al termine della convivenza tra i genitori, modifica delle condizioni di separazione, di divorzio e di affido, riconoscimento e disconoscimento di paternità, curatele, interdizioni, inabilitazioni e amministrazione di sostegno.
Lo Studio punta a favorire sempre una soluzione conciliativa tra le Parti che eviti la più gravosa procedura giudiziale di affido dei minori, di separazione o divorzio. I motivi sono plurimi e tutti nell’interesse dell’Assistito: la condivisione dei contenuti dell’accordo separativo porterà, inevitabilmente, ad un abbassamento del conflitto, a vantaggio della serenità dell’intero nucleo familiare, già provato dalla vicenda separativa, soprattutto laddove vi siano figli minori; per entrambi i coniugi sarà molto più semplice eseguire accordi condivisi, invece che condizioni imposte dal giudice; la procedura di affido dei figli, di separazione o divorzio consensuali hanno costi notevolmente inferiori rispetto a quelli della procedura giudiziale.
Lo studio, da anni, incentiva l’affido condiviso paritetico o alternato: i figli stanno, nell’arco di due settimane, sette giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, comprendendo un weekend a testa.
La conseguenza è che vengono revocati o non vengono disposti il collocamento prevalente della prole, il contributo al mantenimento (generalmente da parte del genitore non collocatario nei confronti dell’altro), perchè ogni genitore mantiene direttamente la prole quando ce l’ha con sé, e l’assegnazione della casa familiare/coniugale al genitore collocatario (che rimane nella disponibilità dell’unico proprietario o dei due comproprietari).
Qualora entrambi i genitori presentino criticità sotto il profilo della capacità genitoriale, anche dovute all’elevata conflittualità, può accadere che i figli minori siano affidati ai Servizi Sociali, pur mantenendo il collocamento presso l’uno o l’altro genitore. Nei casi più gravi, i figli possono essere collocati al di fuori della famiglia, presso Comunità di accoglienza o famiglie affidatarie.
Il contributo al mantenimento, solitamente, comprende le spese ordinarie. Si tratta di una cifra fissa, corrisposta mensilmente. Non rientrano nel mantenimento ordinario le spese straordinarie, che vengono corrisposte a parte e distribuite, generalmente, in misura percentuale tra i genitori. Le spese straordinarie sono connotate dal carattere della imprevedibilità e, a volte, anche dell’urgenza.
Quasi tutti i Tribunali hanno elaborato dei protocolli che disciplinano la gestione delle spese straordinarie. I protocolli, però, non sono vincolanti, perchè la legge la fa il Parlamento, non i giudici e gli avvocati per mezzo dei citati protocolli, che, infatti, in caso di inadempienze e violazioni, non prevedono – perchè non possono – delle sanzioni.
Il giudice può incaricare i servizi sociali, U.s.l. e/o eventuali altri al fine di farsi relazionare qual è il contesto familiare dei minori. I percorsi devono prevedere tempi, modi, luoghi ed obiettivi. Gli obiettivi sono sempre stabiliti dal giudice.
Poichè i servizi dipendono dall’ente locale, quest’ultimo ha l’obbligo, ex art. 22 e ss., l. 241/1990, di agire secondo un procedimento amministrativo, disciplinato, prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, dai provvedimenti dell’ente locale e/o del dirigente del servizio. Dopo l’entrata in vigore della riforma, invece, è un obbligo del giudice. I percorsi non possono durare più di 6 mesi e devono essere noti sia i luoghi in cui vengono portati avanti che le modalità di svolgimento.
Prima della riforma, gli avvocati potevano chiedere, sia all’ente locale che al giudice (ora solo al giudice), un protocollo che li disciplinasse in maniera estremamente dettagliata, essendo in ambito amministrativo (non più giudiziale civile). In caso di rifiuto nel disporlo, la parte può ricorrere al tar (tribunale amministrativo regionale).