La centralità delle questioni economiche per evitare la discriminazione del genitore non collocatario
Lo Studio legale Valentini è particolarmente impegnato, per conseguire un affido equo, nella giusta ripartizione dell’assegno di mantenimento dei figli, quando non esiste l’affido consensuale paritetico, anche se perequativo, quando l’affido paritario crea disuguaglianze tra i genitori.
La discriminazione economica verso il genitore non collocatario, assai spesso proprietario totale o per una quota pari al 50% della casa coniugale/familiare, assegnata generalmente alla madre collocataria dei figli, o unico pagante il mutuo per l’acquisto dell’abitazione familiare, anche mentre l’altro genitore non paga il proprio rateo e il non collocatario, per non farsela sottoporre ad esecuzione (pignorare) dalla banca o dalla finanziaria erogatrice del citato mutuo, si addossa anche la quota della moglie/compagna. Il non collocatario, nell’affido, viene sbattuto fuori dalla propria abitazione e, spesso, non ha nemmeno i soldi per pagarsi la locazione di un monolocale dove ospitare i figli quando sono con lui e viene continuamente umiliato dinnanzi ai figli e dinnanzi agli amici e parenti, perché è costretto a vivere in macchina e/o a chiedere ospitalità agli anziani genitori, ai fratelli e sorelle o a lontani congiunti ed a chiedere un pasto caldo alle strutture caritevoli che operano nella sua città.
Nel determinare l’assegno di mantenimento dei figli, il giudice deve prendere in esame tutti i redditi di ciascun genitore, comprese le retribuzioni e/o cespiti a nero, il diffuso lavoro non dichiarato e tutti gli assegni e/o contributi pubblici o privati, compresi i benefici fiscali e le somme a vario titolo percepite, ma senza l’obbligo di dichiararli al fisco, che andrebbero ripartiti al 50% tra i due genitori. L’utilizzo della casa familiare da parte del genitore collocatario va conteggiata nel determinare il mantenimento dei figli da parte dell’altro genitore.
Il rispetto dei doveri genitoriali non esclude la giustizia economica nel mantenere i figli, perché, quasi sempre, alla base della conflittualità genitoriale c’è la cattiva ripartizione dei doveri economici che sono la causa principale di una latente conflittualità genitoriale, che mina l’equilibrio psico-fisico dei minori stessi e che emargina un genitore dai propri figli.
Il genitore collocatario, sempre quando non esiste il collocamento paritario dei figli presso i due genitori, dovrebbe contribuire al mantenimento dei figli e alle spese straordinarie nella percentuale che il giudice riterrà più congrua, così come prevede sia l’art. 30 della Costituzione che le leggi civili e penali italiane che regolamentano il mantenimento dei minori.