La teoria della PAS (Parental Alienation Syndrome, o Sindrome da Alienazione Genitoriale) è stata formulata negli anni Ottanta dallo psichiatra americano Richard Gardner per indicare il rifiuto immotivato di un figlio verso un genitore, durante una separazione conflittuale, riconducibile alla manipolazione dell’altro genitore, con cui il minore, generalmente, trascorre il maggior tempo. La teoria non è riconosciuta nei manuali medici ufficiali. Inoltre, una sentenza della Corte di Cassazione, molti magistrati e psicologi la ritengono priva di fondamento scientifico.
Recentemente, però, un magistrato del tribunale per i minorenni di Perugia nell’ambito di un corso di aggiornamento sulla violenza di genere, organizzato con l’avallo dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, ha detto di ritenere che, comunque, esista la condotta alienante di un genitore sul figlio ai danni dell’altro.
La PAS è stata definita come ”un disturbo che insorge quasi esclusivamente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli. In questo disturbo, un genitore (alienante) attiva un programma di denigrazione contro l’altro genitore (alienato)”, che viene, poi, rifiutato, con astio e ingiustificato disprezzo, dai figli a seguito del lavaggio del cervello subito da parte del genitore collocatario, attraverso espressioni denigratorie riguardanti l’altro genitore, false accuse di trascuratezza, violenza o abuso (anche sessuale).
La Pas è, purtroppo, una dura realtà, presente nei rapporti tra figli e genitori, che porta ad una emarginazione di un genitore, con il conseguente disorientamento dei minori, che si trovano privati di una importante presenza genitoriale, quasi sempre il padre.
Il rifiuto di un genitore, quasi sempre il padre, è una realtà, di fatto, che inizia con pseudo contestazioni verso il genitore da parte del minore, che lo accusa dei suoi atteggiamenti contro il genitore collocatario (quasi sempre la madre), che sarebbero avvenuti ancor prima delle frequentazioni dei genitori, cioè della loro nascita.
Il rifiuto di un genitore è un fatto diffuso, che non può essere sottovalutato, perché mette in discussione il ruolo di un genitore che, di fatto, non incide più nella loro crescita socio-psicologica. Il legale – consapevole sia della alienazione in atto nel minore, sia delle sue conseguenze negative, sia della strumentalizzazione subita dal minore, che fa proprie le accuse, sempre strumentali, del genitore con cui vive, a cui mai ha potuto assistere non essendo ancora nato – dove chiedere al giudice di fare accertamenti quando emergono queste condotte.
Il giudice, come avviene in alcuni tribunali, nonostante la sentenza della Cassazione, una volta venuto a conoscenza del rifiuto di un genitore da parte del minore, deve attivarsi per approfondire le ragioni del rifiuto e mettere in atto severi provvedimenti, con cambio di collocazione del minore presso l’altro genitore e con la sospensione della responsabilità genitoriale del genitore abusante, una volta accertata la sua responsabilità.
Il legale difensore del minore e del suo genitore non può sottrarsi al dovere di fare chiarezza con una approfondita e articolata indagine, compiuta da professionisti con vasta esperienza professionale sui comportamenti del figlio e del suo genitore presso cui è collocato. Il rifiuto ha profonde conseguenze psico-affettive e sociali sul minore, che non possono essere sottovalutate per non scontrarsi con i centri antiviolenza e con le lobby femminili, che gravitano o, meglio, condizionano, da sempre, l’affido dei figli.