Il protocollo per le spese straordinarie tra tribunale ed ordine degli avvocati del foro locale non è vincolante, ma solo indicativo
L’andazzo di determinare le spese straordinarie rimandando ad un protocollo (convenzione), stilato tra i locali magistrati e l’ordine degli avvocati del distretto, va combattuto dal legale, perché le leggi le formula il parlamento italiano, ma non un accordo, per altro formulato senza la presenza dei genitori, perchè è sommario e, spesso, contraddittorio, anche quando il giudice non ne motiva il riferimento specifico (da riportare nel provvedimento di affido).